SENTENZA “STORICA” DELLA CORTE D’APPELLO DI ROMA: IL COLLABORATORE DEL DIRETTORE DELL’UFFICIO POSTALE A DOPPIO TURNO, che la società inquadra nel livello B, ruolo di specialista, HA DIRITTO AD ESSERE INQUADRATO NELLA CATEGORIA DEI QUADRI (A1 o A2 a seconda del cluster dell’ufficio dove lavora)

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Con la recente sentenza n. 2965/2023, qui allegata, pubblicata lo scorso 31 Luglio, la Corte di Roma, in accoglimento dell’appello presentato da questo studio legale ha riformato la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma (n.1144/20 Estensore Pangia) e affermato i seguenti principi:

“la preposizione ad ufficio classificato come cluster A1 o cluster A2 configura svolgimento delle superiori mansioni di quadro ( rispettivamente posizione economica A1 o A2)”
“l’inserimento dell’ufficio questione in uno dei due cluster può configurare un elemento a sostegno della tesi” del lavoratore postale che si alterna al direttore “formale” della struttura – e che è inquadrato dalla società nel livello B con il ruolo di “specialista” – di svolgere mansioni ascrivibili alla superiore categoria di Quadro (di primo livello, A1, o di secondo, A2)

Trattasi però di elemento ritenuto dalla Corte come non conclusivo; tale quindi (come nel caso scrutinato e qui in esame), da dover essere supportato da un ulteriore ed idonea prova (soprattutto testimoniale) circa la riconducibilità delle mansioni svolte in concerto (e per almeno sei mesi continuativi), – al profilo superiore richiesto (A1 se l’ufficio è clusterizzato come A1, A2 se viceversa è clusterizzato A2).In buona sostanza dalla prova per testi ( che, nel caso di specie, il Giudice di Primo Grado aveva erroneamente ritenuto superflua) dovrà emergere quanto in concreto attestato dalla Corte nella sentenza qui in commento:

che cioè il lavoratore ricorrente “per l’intera durata del proprio orario e dunque in prevalenza rispetto alle mansioni di specialista , sostituiva in tutto e per tutto l’allora direttore”, svolgendo quindi, nel turno di propria competenza, le stesse mansioni svolte dal direttore nell’altro turno : mansioni di quadro.

E da qui deriverebbe il diritto del lavoratore in questione, ex art. 2103 cc ad essere definitivamente inquadrato nella superiore categoria dei quadri e di percepire le relative differenze di retribuzione arretrate ( tra quanto percepito in funzione del livello di B riconosciutogli erroneamente dalla società, e quanto spettantegli in relazione al diritto accertato in virtù delle mansioni superiori svolte).

Lo studio rimane a disposizione di tutti gli interessati per un approfondimento circa la posizione di ciascuno e la possibilità di vedersi finalmente riconoscere idiritti acquisiti sul campo

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Sentenza Corte d’Appello