Continua l’orientamento favorevole ai lavoratori assistiti da questo studio: dall’inizio dell’anno ben 10 sentenze (tra Tribunale e Corte d’Appello) tutte favorevoli, e nessuna contraria .
LA PRIMA SENTENZA DI GIUGNO
Nella sentenza n. 6911/26 pubblicata lo scorso 12 giugno [che si allega] il Tribunale di Roma, rigettate seccamente tutte le difese svolte dalla società datoriale, ha condannato Poste a trasferire una sua dipendente, assistita da questo studio, ai sensi dell’art. 33 comma 5 legge 104/92, da Torino, dove lavorava, “presso l’ufficio postale di Cardito o uno dei Cd di NAPOLI e provincia”
Trattasi di sentenza importantissima sotto vari profili:
Secondo il Tribunale infatti tale fatto “non è in alcun modo circostanza ostativa alla proposizione della domanda ex art.33 comma 5 della legge 104/1992.
E ciò per la semplice ragione che con detta conciliazione la ricorrente non ha in alcun modo inteso rinunciare ad una futura pretesa di trasferimento per assistere il padre,disabile grave..”
Al contrario, come puntualmente osservato dalla sentenza: “.. il lavoratore che assiste il disabile NON E’ NECESSARIO CHE PRESTI DETTA ASSISTENZA CON I CARATTERI DELLA CONTINUITA’ E DELLA ESCLUSIVITÀ, poiché le modifiche da ultimo apportate all’art. 33 della legge n. 104/1992 non contemplano più i detti requisiti..”
L’ALTRA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA
Nella sentenza pubblicata l’altro ieri (n.7663/2026 del 30 giugno 2026), pure allegata il Tribunale di Roma ha, con logica stringente, dichiarato la palese infondatezza di ciascuna delle difese opposte dalla società e l’ha condannata a trasferire la sua dipendente a NAPOLI (o provincia).
Ha pure osservato che “Anzi, è perfino ipotizzabile un vantaggio per l’azienda derivante dall’auspicato trasferimento, avendo la ricorrente dimostrato che presso la sede di attuale assegnazione di Lugo l’organico risulta addirittura superiore rispetto ai livelli di copertura registrati nella provincia di Napoli”!!
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Lo studio è a disposizione degli interessati per approfondimenti su situazioni analoghe che potrebbero condurre all’accertamento giudiziale di tali diritti, tutt’ora sempre negati dalla società in questione e da altre in vari settori!
Si invitano gli interessati ad agire tempestivamente prima che la società assegni nuovo personale a seguito dell’espletamento della graduatoria sulla mobilità nazionale volontaria in via di definizione.
Scarica sentenza n.6911/26 – sentenza n.7663/26
Potete inviare una email all’indirizzo studiolegale@robertorizzo.org indicando la questione e il Vs. contatto telefonico: verrete richiamati; o senz’altro contattare lo studio ogni mattina dalle 9 alle 13 ai seguenti numeri: 068845349 068845115
