Altre due sentenze del Tribunale di Roma di GIUGNO 26 riconoscono il diritto al trasferimento ai sensi dell’art. 33 quinto comma legge 104/92 di altrettanti lavoratori, assistiti da questo studio, questa volta rispettivamente da Ravenna e da Torino a NAPOLI

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Continua lorientamento favorevole ai lavoratori assistiti da questo studio: dallinizio dellanno ben 10 sentenze (tra Tribunale e Corte dAppello) tutte favorevoli, e nessuna contraria .

LA PRIMA SENTENZA DI GIUGNO

Nella sentenza n. 6911/26 pubblicata lo scorso 12 giugno [che si allega] il Tribunale di Roma, rigettate seccamente tutte le difese svolte dalla società datoriale, ha condannato Poste a trasferire una sua dipendente, assistita da questo studio, ai sensi dell’art. 33 comma 5 legge 104/92, da Torino, dove lavorava, presso lufficio postale di Cardito o uno dei Cd di NAPOLI  e provincia

Trattasi di sentenza importantissima sotto vari profili:

1) Perché contribuisce a consolidare l’orientamento del Tribunale di Roma che, almeno per quel che attiene ai ricorsi presentati da questo studio, è largamente favorevole alle tesi dei dipendenti
2) Perché ha seccamente disatteso tutte le difese presentate dalla società quali, in primis, quella relativa alla tesi dellimproponibilità della domanda avendo la ricorrente sottoscritto un verbale di conciliazione.
Secondo il Tribunale infatti tale fatto non è in alcun modo circostanza ostativa alla proposizione della domanda ex art.33 comma 5 della legge 104/1992.
E ciò per la semplice ragione che con detta conciliazione la ricorrente non ha in alcun modo inteso rinunciare ad una futura pretesa di trasferimento per assistere il padre,disabile grave..
3) Analogamente e per lennesima volta il Tribunale ha ritenuto infondata la difesa aziendale cd del “referente unico”, secondo la quale il lavoratore sarebbe gravato della dimostrazione di essere l’unica persona a poter assistere il congiunto presso il quale chieda di essere trasferito.
Al contrario, come puntualmente osservato dalla sentenza: “.. il lavoratore che assiste il disabile NON E’ NECESSARIO CHE PRESTI DETTA ASSISTENZA CON I CARATTERI DELLA CONTINUITA’ E DELLA ESCLUSIVITÀ, poiché le modifiche da ultimo apportate all’art. 33 della legge n. 104/1992 non contemplano più i detti requisiti..”

LALTRA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA

Nella sentenza pubblicata laltro ieri (n.7663/2026 del 30 giugno 2026), pure allegata il Tribunale di Roma ha, con logica stringente, dichiarato la palese infondatezza di ciascuna delle difese opposte dalla società e lha condannata a trasferire la sua dipendente a NAPOLI (o provincia).
Ha pure osservato che Anzi, è perfino ipotizzabile un vantaggio per lazienda derivante dallauspicato trasferimento, avendo la ricorrente dimostrato che presso la sede di attuale assegnazione di Lugo lorganico risulta addirittura superiore rispetto ai livelli di copertura registrati nella provincia di Napoli!!

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Lo studio è a disposizione degli interessati per approfondimenti su situazioni analoghe che potrebbero condurre all’accertamento giudiziale di tali diritti, tutt’ora sempre negati dalla società in questione e da altre in vari settori!
Si invitano gli interessati ad agire tempestivamente prima che la società assegni nuovo personale a seguito dell’espletamento della graduatoria sulla mobilità nazionale volontaria in via di definizione.

Scarica sentenza n.6911/26sentenza n.7663/26

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