Un’altra sentenza del Tribunale di Roma dello scorso 29 aprile 2026 riconosce il diritto al trasferimento ai sensi dell’art. 33 quinto comma legge 104/92 di una dipendente assistito da questo studio, questa volta da Lecco a Bari

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Con la sentenza n. 5082/26 appena pubblicata [che si allega] il Tribunale di Roma, rigettate seccamente tutte le difese svolte dalla società datoriale, ha condannato Poste a trasferire unasua dipendente, assistita da questo studio, ai sensi dell’art. 33 comma 5 legge 104/92 e successive modifiche da Lecco a Bari, ove si trova il congiunto da assistere.

Trattasi di sentenza importantissima sotto vari profili:

    1. Perché contribuisce a consolidare lorientamento del Tribunale di Roma che, almeno per quel che attiene ai ricorsi presentati da questo studio, è largamente favorevole alle tesi dei dipendenti
    2. Perché ha seccamente disatteso tutte le difese presentate dalla società quali, in primis, quella relativa alla tesi del cd “referente unico” secondo la quale il lavoratore sarebbe gravato della dimostrazione di essere l’unica persona a poter assistere il congiunto presso il quale chieda di essere trasferito. Al contrario, come puntualmente osservato dalla sentenza: .. il lavoratore che assiste il disabile NON E NECESSARIO CHE PRESTI DETTA ASSISTENZA CON I CARATTERI DELLA CONTOINUITA E DELLA ESCLUSIVITÀ, poiché le modifiche da ultimo apportate allart. 33 della legge n. 104/1992 non contemplano più i detti requisiti..
    3. Perché ha seccamente disatteso il pretestuoso cavallo di battaglia aziendale per opporsi alle richieste di trasferimento dei propri dipendenti, motivate dalla legge 104/92, quello per il quale la società sarebbe vincolata dagli accordi sindacali sulla mobilità nazionale che impedirebbero di tener conto di tali richieste.
      Ancora una volta, a tale proposito, il Tribunale di Roma si è così significativamente espresso: Nello specifico settore dei dipendenti postali, è stato più volte affermato in giurisprudenza che non incide sul diritto al trasferimento ex lege n.104/1992 il testo ed il contenuto degli accordi sindacali in tema di mobilità nazionale, per la semplice e decisiva ragione che quanto in essi espresso potrebbe al più MIGLIORARE LA GARANZIA STABILITA DALLA LEGGE in favore del lavoratore richiedente il trasferimento, ma di certo NON POTREBBE AL CONTRARIO RESPINGERE LA PORTATA DEL DIRITTO, sul piano soggettivo ed oggettivo, essendo la legge sovraordinata e posta a presidio di diritti fondamentali (per tutte la già citata Corte di appello di Roma sentenza n.2466/2025”)

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Lo studio è a disposizione degli interessati per approfondimenti su situazioni analoghe che potrebbero condurre all’accertamento giudiziale di tali diritti, tutt’ora sempre negati dalla società in questione e da altre in vari settori!

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