Una nuova importantissima sentenza emessa dal Presidente della Prima sezione del Tribunale di Roma lo scorso 20 marzo 2026 ha condannato per l’ennesima volta Poste Italiane spa a trasferire un lavoratore ricorrente assistito da questo studio , questa volta da BOLZANO ad AVELLINO

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Con la sentenza n. 3362/26 appena pubblicata  [ che si allega] il Tribunale di Roma, rigettate seccamente tutte le difese svolte dalla società datoriale, ha condannato Poste a trasferire unsuo dipendente, assistito da questo studio, ai sensi dell’art. 33 comma 5 legge 104/92 e successive modifiche da Bolzano ad AVELLINO, ove si trova il congiunto da assistere.

Trattasi di sentenza importantissima sotto vari profili:

1) Perché resa da uno dei più autorevoli ed esperti Magistrati del Tribunale di Roma, il Presidente della Prima Sezione Lavoro, che, tra laltro, nel quantificare la condanna della società alle spese processuali ha precisato come “le stesse sono determinate tenuto conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata..”

2) Perché ha seccamente disatteso tutte le difese presentate dalla società quali, in primis, quella relativa alla tesi del cd “referente unico” secondo la quale il lavoratore sarebbe gravato della dimostrazione di essere l’unica persona a poter assistere il congiunto presso il quale chieda di essere trasferito. Al contrario, come puntualmente osservato dalla sentenza:

In particolare, dopo la modifica della disposizione in esame, non può certamente essere condivisa la tesi della convenuta che vorrebbe continuare a dare rilevanza alla continuità e all’esclusività nell’assistenza della persona con disabilità (cfr pag. 17 e ss della memoria di costituzione) Si tratta di tutta evidenza, di requisiti non contemplati nella formulazione attuale della legge

3) Perché ha seccamente disatteso il pretestuoso cavallo di battaglia aziendale per opporsi alle richieste di trasferimento dei propri dipendenti, motivate dalla legge 104/92, quello per il quale la società sarebbe vincolata dagli accordi sindacali sulla mobilità nazionale che impedirebbero di tener conto di tali richieste.

Ancora una volta, a tale proposito, il Tribunale di Roma si è così significativamente espresso: Nè coglie nel segno l’obiezione della società convenuta laddove sottolinea che gli accordi sulla mobilità nazionale non prevedono alcuna preferenza per coloro che sono titolari dei benefici di cui alla legge 104/1992 in quanto il diritto vantato da parte ricorrente rinviene il proprio fondamento direttamente nel disposto dell’art. 33 commi 3 e 5 della legge 104/1992.

Appare dunque evidentemente privo di fondamento l’assunto della convenuta secondo il quale il trasferimento chiesto dal C. sarebbe di impossibile attuazione in quanto in contrato con gli accordi sindacali di prossimità dal momento che tali accordi possono migliorare le garanzie previste dall’art. 33 comma 5, ma non possono certo restringerne la portata sul piano soggettivo o oggettivo, essendo la legge fonte gerarchicamente sovraordinata oltre che di natura certamente imperativa, siccome posta a presidio di diritti fondamentali della persona.”

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Lo studio è a disposizione degli interessati per approfondimenti su situazioni analoghe che potrebbero condurre all’accertamento giudiziale di tali diritti, tutt’ora sempre negati dalla società in questione e da altre in vari settori!

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