Anche a MARZO 2026 La Corte d’Appello di Roma ha respinto il ricorso della società e confermato la sentenza di primo grado che l’aveva condannata a trasferire il proprio dipendente da Roma a PALERMO La società è stata condannata per lite temeraria, ai sensi dell’art.96.c.3 a risarcire il lavoratore appellato!

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Con la sentenza n. 1198 appena pubblicata [che si allega] la Corte d’Appello di Roma ha seccamente respinto  il ricorso della società che mirava ad ottenere l’annullamento della sentenza di primo grado con la quale il Tribunale aveva accolto il ricorso  di un dipendente di Poste Italiane spa, assistito da questo studio, e ne aveva disposto il trasferimento ai sensi dell’art. 33 comma 5 legge 104/92 e successive modifiche da Roma a PALERMO, località presso nella provincia della quale si trova il congiunto da assistere.

Trattasi di sentenza importantissima sotto vari profili:

    1. Perché conferma molto autorevolmente, visto che si tratta di una sentenza della Corte d’Appello di Roma, un orientamento ormai prevalente e consolidato nel tempo: ciò fa ben sperare per eventuali futuri appelli in casi analoghi
    2. Perché sul tema della rilevanza degli accordi sindacali sulla mobilità che anche in questo caso ha costituito  il pretestuoso cavallo di battaglia aziendale per opporsi alle richieste di trasferimento dei propri dipendenti, pur motivate dalla legge 104/92, la Corte si è così significativamente espresso:

omissis pg.7

Mette conto ricordare, in relazione alla considerazione condotta dalla società, che il diritto in esame vada condizionato alle modalità e termini per la partecipazione alle procedure di mobilità, quanto affermato in altro precedente di questa Corte di merito in relazione ad argomenti analoghi a quelli qui esaminati: aderendo alla tesi interpretativa di Poste, si perverrebbe tuttavia all’assurdo logico di posporre le previsioni di legge (art. 33 comma 5 legge 104/92) alla regolamentazione contrattuale (accordo di mobilità) e di subordinare i benefici riconosciuti dal legislatore a condizioni e limiti individuati negozialmente. In spregio al principio della gerarchia delle fonti, si consentirebbe, cioè, ad una norma contrattuale di derogare alla previsione di legge formale ordinaria .”

A distanza di sette anni dalla prima sentenza cui quella attuale si è riferita, la Corte d’Appello di Roma ha continuato a definire la tesi datoriale della prevalenza degli accordi sulla mobilità come frutto di un ASSURDO LOGICO!

    1. La Corte d’appello di Roma anche nella sentenza qui in commento ha smentito la tesi propugnata dalla società in forza della quale, per poter far valere il diritto al trasferimento , ai sensi della legge citata occorrerebbe essere referenti unici della persona da assistere: NON E’ COSI’, e la norma non è affatto ambigua.

Si confronti la sentenza alla pagina 4 e successive omissis:

”Va da sé che fra i requisiti costitutivi NON SIANO PIU’ RICHIESTI NE’ LA CONVIVENZA,NE’ LA CONTINUITA’ DELL’ASSISTENZA, NE’ L’ESCLUSIVITA’ E CIOE’ L’ASSENZA DI ALTRI CONGIUNTI in condizione di prestare assistenza al disabile”

    1. La Corte d’Appello ha pure condannato la società non solo alle spese processuali del grado, ma anche ad una (omissis del dispositivo):
      “somma equitativamente determinata ex art. c.3 96 cpc..” in favore dell’appellato, e ad una somma ulteriore a favore della Cassa delle Ammende!!

Questo tipo di condanna è stato introdotto dalla legge n.69/2009 come strumento di deflazione del contenzioso, e si differenzia dall’ ipotesi di responsabilità aggravata  di cui ai primi due commi, in quanto può essere attivato anche d’ufficio, prescindendo da un’esplicita richiesta di parte. La riforma ha introdotto nel nostro codice l’istituto dei punitive damages per scoraggiare l’abuso del processo e preservare la funzione del sistema giustizia!!

Si sta quindi ulteriormente RAFFORZANDO IN MANIERA NETTA una giurisprudenza favorevole che lascia ben sperare per i casi analoghi, anche in APPELLO.

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Lo studio è a disposizione degli interessati per approfondimenti su situazioni analoghe che potrebbero condurre all’accertamento giudiziale di tali diritti,  tutt’ora sempre negati dalla società in questione e da altre in vari settori!

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