A FEBBRAIO 26 si registrano ALTRE DUE SENTENZE di Giudici diversi DEL TRIBUNALE DI ROMA di accoglimento dei ricorsi dei lavoratori ASSISTITI DA QUESTO STUDIO-  con condanna del soggetto datoriale ( Poste Italiane spa)  al trasferimento ai sensi dell’art. 33 quinto comma della legge 104/92;  questa volta dalla provincia di Bolzano a COSENZA, e da Varese a PALERMO!

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Dopo le 5 sentenze negative di dicembre che hanno purtroppo  rigettato  altrettanti ricorsi presentati da altri Legali, con la sentenza n. 1304  pubblicata lo scorso 4 febbraio [che si allega] il Tribunale di Roma, ha accolto il ricorso di una dipendente di Poste Italiane spa, assistita da questo studio, e ne ha disposto il trasferimento ai sensi dell’art. 33 comma 5 legge 104/92 e successive modifiche da Varese a PALERMO, località presso la quale si trova il padre, purtroppo affetto da handicap grave, riconosciuto ai sensi dell’art. 3 comma 3 legge 104/92.

Trattasi di sentenza, a mio avviso , molto importante, sotto vari profili:

  • Perché si tratta di decisone di un Giudice che sino ad ora non si era mai pronunciato sulla questione, che conferma un orientamento ormai prevalente e consolidato nel tempo (almeno per quel che attiene ai ricorsi promossi da questo studio).
  • Perché , per la prima volta si pronuncia su di un tema, quello del verbale di conciliazione che viene fatto firmare prima di procedere alla stabilizzazione, e che, secondo il soggetto datoriale, inibirebbe l’esercizio del diritto al trasferimento, smontandone con grande chiarezza ogni fondatezza. La sentenza si è così espressa, sul punto: omissis

“.. È appena il caso di far notare che il verbale: aveva ad oggetto- così alla lettera f) delle premesse “nell’ambito di una transazione generale e novativa ogni questione insorta e/o insorgente che possa derivare in via causale sia in via meramente occasionale DAI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO con Poste Italiane..”. È anteriore al momento dell’insorgenza del diritto al trasferimento che coincide con il sopraggiunto aggravamento dell’handicap, con la conseguenza che non può, dallo stesso, ricavarsi una rinunzia a diritti non ancora entrati nel patrimonio della lavoratrice ( sulla invalidità della rinuncia a diritti pur derivanti da disposizioni inderogabili di legge non ancora acquisiti al patrimonio del titolare vedi Cass 6857/1998)…”

  • Perché sul tema della rilevanza degli accordi sindacali sulla mobilità che costituisce il pretestuoso cavallo di battaglia aziendale per opporsi alle richieste di trasferimento dei propri dipendenti, pur motivate dalla legge 104/92, ancora una volta il Tribunale di Roma si è pure così significativamente espresso:

omissis “Riguardo alla valenza degli accordi sindacali, non può ragionevolmente sostenersi che il diritto al trasferimento per necessità assistenziali fondato sulla legge sia subordinato ai criteri di mobilità ordinaria che gli accordi sindacali hanno individuato al fine di favorire una più adeguata distribuzione delle risorse sul territorio… Il diritto di cui si tratta è condizionato, come si è visto, soltanto dalla gravità dell’handicap, dalla relazione qualificata esistente tra lavoratore e persona da assistere… e dalla compatibilità con le esigenze economiche ed organizzative datoriali, esclusa se il trasferimento leda in maniera consistente tali esigenze”

Il Tribunale ha poi conclusivamente  accertato che, omissis sentenza:

  la ricorrente ha documentato una situazione assistenziale grave attuale e non eludibile; la società, dal canto suo, non ha provato un pregiudizio serio e specifico né ha dimostrato l’impossibilità di ricorrere a soluzioni alternative; il trasferimento in una sede di recapito della provincia di Palermo sulla scorta del dato documentale di cui s’è detto e che Poste non ha contestato specificamente appare pienamente compatibile con le esigenze organizzative della società”

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Risale invece al 9 febbraio la sentenza n.1482/26 (che si allega) del Tribunale di Roma emessa da Giudice che si era già espresso in precedenza e che apre il solco anche alla possibilità di ricorrenti “calabresi” visto che per la prima volta dispone il trasferimento ai sensi dell’art. 33 comma 5 legge in questione, “…dal Cdi di Chiusa, PDD di Siusi, presso una struttura e/o ufficio appartenente alla società resistente e presente nel Comune di Rende e/o nella provincia di COSENZA e condanna la società resistente ad applicare il ricorrente presso una di tali sedi”

Si sta quindi ulteriormente RAFFORZANDO IN MANIERA SIGNIFICATIVA una giurisprudenza favorevole che lascia ben sperare per i casi analoghi.

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Lo studio è a disposizione degli interessati per approfondimenti su situazioni analoghe che potrebbero condurre all’accertamento giudiziale di tali diritti, tutt’ora sempre negati dalla società in questione.

Scarica la sentenza n.1304.26 e la sentenza n.1482.2026

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