Altra Importantissima sentenza della Corte d’Appello di Roma dello scorso 8 luglio :Poste Italiane condannata di nuovo a trasferire ai sensi dell’art. 33 comma 5 legge 104/92 , un lavoratore assistito da questo studio questa volta da VERONA a PALERMO! Primo caso di trasferimento di Operatore allo Sportello!

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Con la sentenza n. 2466 appena pubblicata  [ che si allega]   la Corte di Appello di Roma II Sezione Lavoro e Previdenza  , ha accolto il ricorso in appello di un dipendente di Poste Italiane spa,  assistito da questo studio, e in riforma della sentenza di primo grado ne ha disposto il trasferimento ai sensi dell’art. 33 comma 5 legge 104/92 e successive modifiche da Verona a Palermo , località presso la quale si trova la congiunta da assistere.

Trattasi di sentenza importantissima sotto vari profili:

  • Per la sua autorevolezza : è stata emessa dalla Corte d’Appello
  • Perché ha chiarito, tra l’altro, che : omissis “Nel caso di specie, pertanto, non rileva che la moglie del ricorrente ed il di lei fratello, entrambi figli della persona in condizioni di handicap grave , siano in grado di prestarle assistenza, e che anzi il figlio, in regime di part time presso lo stesso datore di lavoro Poste, già lo faccia alternandosi con il ricorrente, usufruendo dei permessi ex lege 104.

Su quest’ultimo punto vi è anche da osservare che non è più prevista, nell’odierna formulazione dell’art. 33 l’esclusione della possibilità dell’assistenza congiunta in favore della medesima persona , essendo venuto meno il requisito del referente unico dell’assistenza; è quindi possibile che più familiari , ricorrendone i presupposti di legge, possano beneficiare -non contemporaneamente- dei permessi ex lege 104 per assistere la stessa persona con disabilità grave…”

  • Sul tema della rilevanza degli accordi sindacali sulla mobilità che costituiscono il cavallo di battaglia aziendale per opporsi alle richieste di trasferimento dei propri dipendenti, pur motivate dalla legge 104/92, la Corte d’Appello di Roma, nella sentenza qui in esame, si è così significativamente espressa: omissis “ …Sono infatti inconferenti sul diritto di usufruire dei permessi ex lege 104/92 gli accordi sottoscritti da Poste con le Organizzazioni Sindacali in tema di procedure di mobilità nazionale , cui la società afferma di essersi sempre uniformata ..ritenendolo l’unico modo per ottenere un trasferimento, anche per i soggetti titolati ai sensi della legge 104.

Osserva invero la Corte che gli accordi in esame disciplinano la mobilità volontaria dei dipendenti postali senza alcuna interferenza con i diritti dei titolari della legge 104 che vedrebbero pregiudicata la loro posizione ove dovessero concorrere nella mobilità secondo i criteri validi per tutti i dipendenti di Poste, in particolare con quello, previsto dagli accordi del 20 giugno del 2023, della presenza in servizio nell’anno precedente, pari al numero di giorni lavorati con una franchigia no superiore a 15 giorni , che necessariamente i titolari della legge 104 potrebbero totalizzare con più difficoltà rispetto ai non titolari, proprio perché usufruiscono dei permessi per l’assistenza..”

 

Si sta quindi RAFFORZANDO IN MANIERA SIGNIFICATIVA una giurisprudenza favorevole che lascia ben sperare per i casi analoghi .

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Lo studio è a disposizione degli interessati per approfondimenti su situazioni analoghe che potrebbero condurre all’accertamento giudiziale di tali diritti,  tutt’ora sempre negati dalla società in questione

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