Con la sentenza n. 7151 appena pubblicata [ che si allega] il Tribunale di Roma Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso di una dipendente di Poste Italiane spa, assistita da questo studio, che, avendone i requisiti, aveva chiesto di essere trasferita ai sensi dell’art. 33 comma 5 legge 104/92 e successive modifiche ; la società si era opposta e la lavoratrice aveva presentato ricorso; nella sentenza il Giudice ha ordinato il trasferimento della ricorrente dal CD di Bolzano (Resia) , al Cd di AGRIGENTO , località presso la quale si trova il congiunto da assistere.
Trattasi di sentenza molto significativa poiché emessa dalla Presidente di una delle Sezioni e per la sua precisione e completezza
Come al solito la società si è difesa sottolineando come- a suo avviso- tutti i trasferimenti dovessero soggiacere alle regole previste dagli Accordi Sindacali Nazionali , alla cosiddetta mobilità volontaria e alle relative graduatorie e regole che non avevano previsto alcun trattamento di favore per i titolari della legge 104/92
In perfetta sintonia con quanto affermato da questa difesa nei ricorsi, ed in linea con la sua giurisprudenza ormai decisamente prevalente , il Tribunale, al contrario di quanto opinato dalla società datoriale , ha affermato . tra le altre ragioni che hanno condotto all’accoglimento integrale dei ricorsi che “ gli accordi sindacali possono migliorare le condizioni ma non possono certo restringerne la portata sul piano soggettivo od oggettivo , stante il carattere preminente della legge nella gerarchia delle fonti (Cass 26343/2023) ”
Nella sentenza si legge pure , a testimonianza dell’assoluta infondatezza delle difese proposte dalla società, che : “.. occorre osservare che per giurisprudenza costante la normativa su richiamata dimostra come non sia più richiesta la continuità dell’assistenza né la sua esclusività, sicchè la pretesa di Poste che la ricorrente dimostri l’impossibilità di altri soggetti di prendersi cura della madre disabile è incompatibile con il dettato normativo ..”
Si sta quindi delineando una giurisprudenza favorevole che lascia ben sperare per i casi analoghi
*****
Lo studio è a disposizione degli interessati per approfondimenti su situazioni analoghe che potrebbero condurre all’accertamento giudiziale di tali diritti, tutt’ora sempre negati dalla società in questione
