Accordo Poste Italiane del 30 Luglio 2015

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SOGGETTI DESTINATARI DELL’ACCORDO E CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE ADESIONE PER I LAVORATORI In vista del collocamento sul mercato del 40% del proprio pacchetto azionario, che avrà luogo il prossimo novembre, la società Poste Italiane Spa ha siglato in data 30 luglio 2015 un accordo con le Organizzazione Sindacali volto al consolidamento del rapporto di lavoro dei dipendenti destinatari di un provvedimento giudiziale di riammissione in servizio non ancora passato in giudicato.

Il succitato accordo ricalca pedissequamente il contenuto di quelli precedentemente intercorsi tra la società e le OO.SS. (accordi del 18 maggio 2012 e del 21 marzo 2013) e prevede il consolidamento del rapporto di lavoro per i firmatari, a condizione che questi rinuncino alla prosecuzione del proprio giudizio nei confronti di Poste Italiane e restituiscano alla stessa il trattamento economico lordo liquidato dalla società in pendenza di giudizio. Si rendono necessarie due importanti precisazioni in relazione all’accordo:

1 – Soggetti destinatari: L’accordo del 30 luglio 2015 è riservato esclusivamente ai soggetti non destinatari dei precedenti accordi stipulati tra la società e le OO.SS. Recita, infatti, l’accordo (pag. 1): “Le risorse, non già destinatarie di precedenti accordi sottoscritti tra Azienda e OO.SS. in materia, […], possono conseguire il consolidamento del rapporto di lavoro.” Pertanto, la possibilità di aderire all’accordo in questione è da ritenersi preclusa per quei lavoratori che abbiano ottenuto una sentenza favorevole di riammissione prima della stipula dei precedenti accordi sindacali, in quanto tali soggetti ricadono sotto l’ambito di applicazione delle precedenti intese.

2 – Sedi di applicazione per i firmatari dell’accordo già destinatari di un provvedimento di trasferimento Dispone l’art. 4 dell’accordo che “in seguito al consolidamento del rapporto di lavoro, saranno confermate le sedi di collocazione rilevate alla data di sottoscrizione del verbale di conciliazione di cui al punto precedente…”. Occorre, dunque, sottolineare che i dipendenti di Poste Italiane, già destinatari di un provvedimento di trasferimento, che intenderanno aderire all’accordo, otterranno il consolidamento del rapporto nella sede ove sono stati collocati in virtù del trasferimento stesso (anche a centinaia di chilometri di distanza dalla sede originaria). Per tali lavoratori, pertanto, la sottoscrizione dell’accordo implica la rinuncia all’impugnazione del trasferimento, con la conseguenza che essi vedranno preclusa ogni possibilità di ottenere un provvedimento giudiziario che disponga l’applicazione nella sede originaria. Lo Studio Legale Rizzo è a disposizione con i clienti interessati per ogni chiarimento previo appuntamento con la segreteria al fine di valutare ogni singola posizione processuale in base al tipo di contratto impugnato, alla fase del contenzioso attualmente in corso (appello o cassazione), agli effetti dell’art. 32 della legge 183/2010 e successive modifiche su quanto già disposto dalle pregresse sentenze. Illegittimi i trasferimenti dei dipendenti di Poste italiane SPA riammessi in servizio a seguito di sentenza che dichiara la nullità del termine se la società non prova l’esistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive che li possono aver giustificati – Conseguenza dell’eventuale adesione agli accordi sindacali del 30/07/2015: rinuncia alla possibilità di impugnare il trasferimento. Con l’ordinanza n. 75870/2015 e con il successivo decreto di rigetto n. 84298/2015, il Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, si è pronunciato su un ricorso d’urgenza exart. 700 presentato dallo Studio Legale Rizzo in relazione ad un provvedimento di trasferimento disposto da Poste Italiane Spa nei confronti di una dipendente che aveva ottenuto in separato giudizio la declaratoria della nullità del proprio contratto a termine ed era stata riammessa in servizio dalla società presso il CMP di Peschiera Borromeo (provincia di Milano) in luogo del CMP di Roma Fiumicino, ove aveva prestato servizio durante il rapporto a termine. La lavoratrice ricorreva al fine di ottenere un provvedimento d’urgenza che dichiarasse l’inefficacia del trasferimento e l’immediata applicazione presso gli UP di Roma o del Lazio; la stessa evidenziava inoltre la sussistenza del periculum in mora, consistente nella circostanza che, essendo essa separata con figli affidatigli solo due giorni a settimana, da un suo allontanamento da Roma sarebbe conseguito un grave pregiudizio all’esercizio della potestà genitoriale. Poste Italiane ha sostenuto la legittimità del trasferimento richiamando l’Accordo sindacale del 14/2/2014. Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità del trasferimento e disponendo la riammissione in servizio della lavoratrice presso l’ufficio di Fiumicino, con contestuale condanna alle spese per Poste Italiane. Il Collegio, difatti, richiamando la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha ribadito come ogni provvedimento di trasferimento, per essere legittimo, debba essere giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive, la cui dimostrazione in giudizio spetta al datore di lavoro. Applicando tale principio al caso di specie, il Tribunale ha rilevato che “occorre quindi verificare se tale prova possa essere data con le comunicazioni sindacali e con il tabulato della procedura telematica (doc 3 bis) nel quale risultano posti zero presso il CMP di Fiumicino…”. L’indagine condotta dal Giudice riguardo i succitati documenti ha portato ad evidenziare l’inefficacia probatoria degli stessi e dunque la carenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del trasferimento della lavoratrice. Avverso tale ordinanza ha proposto reclamo la società. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del reclamo, ha confermato quanto già sancito dall’ ordinanza n. 75870/2015, rilevando, con decreto di rigetto, che “In conclusione ritiene il Collegio che parte reclamante non abbia sufficientemente provato, nei limiti propri di una procedura cautelare, l’effettività della impossibilità di ricollocare la ricorrente presso il CMP di Roma Fiumicino con mansioni proprie del livello di inquadramento D…”. Stante, quindi, la mancata prova circa l’assenza di posti disponibili fornita dalla società, il Tribunale ha rigettato il reclamo, confermando la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora evidenziati dalla lavoratrice nel proprio ricorso. Conseguenze dell’adesione all’accordo sindacale del 30 luglio 2015 sul trasferimento: in materia di trasferimento, si segnala, inoltre, che l’eventuale adesione all’accordo sindacale del 30 luglio 2015, determinerà il consolidamento del rapporto nella sede ove il dipendente era stato assegnato dalla società dopo la sentenza anche nei frequenti casi in cui la parte datoriale avesse disposto il trasferimento anche a centinaia di chilometri di distanza. Pertanto i destinatari di un provvedimento di trasferimento che aderiranno al succitato accordo non potranno agire al fine di ottenere la propria applicazione nella sede di lavoro originaria, dovendo rinunciare alla relativa azione giudiziale, e rassegnarsi a rimanere nella sede in cui sono stati collocati a seguito del trasferimento.